pagamento vincite


Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.

  1. Le vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del luogo di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

pagamento vincite


Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.

  1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato:
    a. entro quarantacinque giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

    b.  entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
  2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
  3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

pagamento vincite


Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.

  1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato:
    a. entro trenta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero
    b. entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
  2. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventitre giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

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